Mobilità e Turismo

Voli in ritardo, Corte UE: niente risarcimento se i passeggeri non si presentano in aeroporto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con una sentenza emessa il 25 Gennaio 2024, si è pronunciata in merito al diritto al risarcimento per i passeggeri aerei in caso di voli in ritardo prolungato. La sentenza, in particolare, è stata presentata nell’ambito di una controversia avvenuta tra Laudamotion, una compagnia area austriaca, e Flightright, una società di assistenza legale.

La questione, ha riguardato l’interpretazione di diversi articoli del Regolamento (CE) 261/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Febbraio 2004, che stabilisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato di voli.

La decisione della Corte UE, nello specifico, si è concentrata sul caso di due voli operati da Laudamotion il 26 Giugno 2018, che collegavano Düsseldorf, in Germania, a Palma di Maiorca, in Spagna. Per entrambi i voli era stato annunciato un ritardo di oltre tre ore, e due passeggeri, temendo di non arrivare in tempo a un impegno lavorativo, avevano deciso di non imbarcarsi.

Il primo dei due passeggeri in questione, alla fine, è giunto autonomamente a destinazione con un ritardo di 3 ore e 32 minuti, mentre il secondo passeggero ha optato per un volo alternativo, raggiungendo la meta con meno di tre ore di ritardo rispetto al volo originario.

I due passeggeri, per mezzo di Flightright, hanno quindi intentato delle azioni legali contro la compagnia aerea Laudamotion, per richiedere il risarcimento previsto dall’Articolo 7 del Regolamento sui Diritti dei Passeggeri del Trasporto Aereo.

Di risposta, la Corte dell’Unione Europea, tramite la sentenza del 25 Gennaio 2024, ha delineato i criteri per la concessione del risarcimento, sostenendo che i passeggeri hanno diritto a una compensazione solo quando il ritardo è di tre ore o più e comporta una perdita di tempo irreversibile.

Per la Corte, tuttavia, un passeggero che non si presenta all’aeroporto non può beneficiare di questa compensazione, poiché non avrebbe subito una perdita di tempo effettiva, sottolineando come quest’ultima non va intesa come un danno generato da un ritardo, ma un disagio associato alle situazioni di negato imbarco, cancellazione e ritardo prolungato.

Secondo la Corte di Giustizia Europea, il ritardo prolungato di un volo non può essere assimilato alla cancellazione dello stesso e, quindi, il passeggero deve aver rispettato l’obbligo di presentarsi in tempo utile all’accettazione per beneficiare della compensazione pecuniaria in caso di ritardo, come richiesto dall’Articolo 3, Paragrafo 2, Lettera A del Regolamento.

La Corte, dunque, ha stabilito che, anche se il volo presenta un ritardo prolungato, il passeggero è tenuto comunque a presentarsi all’accettazione, a meno che il volo non venga cancellato. Inoltre, se un passeggero decide volontariamente di non utilizzare il volo prenotato e raggiunge la destinazione finale con meno di tre ore di ritardo, non ha diritto alla compensazione pecuniaria per i disagi subiti nel trovare un volo alternativo.

La sentenza, inoltre, ha anche precisato che il danno individuale, come la perdita di un appuntamento di lavoro, non può essere risarcito mediante la compensazione pecuniaria prevista per i voli in ritardo prolungato, ma può essere invece oggetto di un cosiddetto risarcimento supplementare, ai sensi dell’Articolo 12 del Regolamento.

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