Mobilità e Turismo

AGCM multa 12 società distributrici di carburante per violazione della libera concorrenza

Ieri, 4 luglio 2023, l’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha comminato delle sanzioni per oltre 4 milioni di euro a delle aziende distributrici di carburanti nel comune di Livigno, in provincia di Sondrio, Lombardia.

Le aziende oggetto delle sanzioni sono le seguenti società a responsabilità limitata: Cus.Car., Fibo, Ges.Car., Cusini Bernando & C., Tre.Car., CU.BA., Global Service, Bondi Carburanti di Bormolini Luigi e Silroc.

Tre.Car, Cus.Car Ges.Car e CU.BA risultano di proprietà delle stesse persone ed esse si avvalgono della stessa struttura amministrativa, contenuta all’interno della società CEDA (S.a.s. di Cusini Bernando & C.). Tutte queste società utilizzano lo stessa estensione nel loro indirizzo di posta elettronica, che riportava il nome del gruppo Cusini.

Le indagini per intesa anticoncorrenziale tra le società di distribuzione di carburanti per autotrazione (gasolio e benzina), sono cominciate nel 2022 a seguito di una segnalazione da parte del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, pervenuta il 10 dicembre 2021.

Quest’ultima aveva origine, a sua volta, da un’altra segnalazione per mano della Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio, comune limitrofo all’area interessata all’illecito, Livigno.

Tale segnalazione riguardava la possibile esistenza di un’intesa tra i dodici operatori, titolari dei dodici punti vendita di gasolio e petrolio del comune in provincia di Sondrio. Questo perché, nello stesso anno delle segnalazioni, i militari della Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio avevano notato l’identicità dei prezzi dei prodotti in questione per tutti i distributori coinvolti, nonostante questi fossero affiliati a compagnie petrolifere diverse.

Il fatto che l’area di Livigno corrisponda a una zona extra-doganale in regime di agevolazione fiscale, faceva, inoltre, pensare che la ridotta tassazione potesse attrarre i consumatori dei comuni limitrofi nonché i turisti che frequentano la zona per motivi commerciali. Ciò spiegava l’esistenza di dodici distributori di carburanti in un paese che conta 6.900 abitanti (appunto, Livigno) e, contemporaneamente, la presenza di soli due distributori nel comune limitrofo di Bornio (circa 4.000 abitanti), che non gode del regime di agevolazione fiscale.

Successivamente, nello stesso 2022, nell’ambito di un procedimento penale la Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio, aveva reso nota l’esistenza di un cospicuo scambio di email settimanali tra le società per azioni di cui sopra, il contenuto delle quali recava indicazioni puntuali dei prezzi futuri da applicare negli impianti di distribuzione al dettaglio.

Queste email erano inviate dall’ex capo ufficio tributi del Comune di Livigno (che alla data dell’adunanza dell’AGCM, datata 19 giugno 2023, risultava pensionato) a un elenco visibile a tutti i destinatari, contenente gli indirizzi di posta elettronica delle società in questione.

Lo scambio di email è avvenuto dal 2012 fino al periodo in cui si svolgevano le ispezioni in merito a questi scambi (2022).

In seguito a quanto emerso, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha chiesto, in data 2 febbraio 2022, al Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza di fornire la serie storica dei prezzi dei distributori delle società incriminate, avvalendosi dei dati estraibili dalla banca dati “Osservaprezzi carburanti” dell’allora MISE (Ministero dello Sviluppo Economico) oggi MIMIT.

L’indagine, conclusa il 14 febbraio 2022, ha segnalato, nonostante la naturale variabilità del costo del carburante, una sostanziale omogeneità dei prezzi, presso i distributori denunciati, dal 2014 al 2022.

La difesa comune delle società incriminate dall’AGCM ha volto a dimostrare che il contenuto delle email non indicava il prezzo di vendita dei prodotti bensì restituiva dati pubblici relativi ai costi dei prodotti (desumibili dall’allora MISE e dalle riviste di settore) con la correzione che teneva conto del fatto che Livigno era sottoposta a un regime fiscale speciale.

Secondo la testimonianza di Silroc, molto simile a quella di Bondi, poi, il fatto che i prezzi fossero omogenei in tutti gli impianti di distribuzione al dettaglio era dovuta al fatto che le società del settore di Livigno non avevano alcun interesse a farsi concorrenza e per questo esse avevano concordato che i prezzi dei prodotti non dovessero superare quelli della media nazionale (al netto, sempre, della diversa componente fiscale).

L’adunanza dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato del 19 giugno 2023 ha, però, stabilito che gli argomenti della difesa non hanno alcun rilievo. In particolare essa sancisce che le società a responsabilità limitata di cui sopra, si sono rese protagoniste della violazione dell’articolo 2 della legge n.287/1990 sulle intese restrittive della libertà di concorrenza.

Secondo l’AGCM, dunque, quest’intesa ha eliminato il confronto competitivo tra le parti e ha compromesso il gioco concorrenziale ai danni dei consumatori.

Per quantificare le sanzioni si è tenuto conto dell’art.11 della legge n.689/1981, richiamata dall’art.31 della legge n.287/1990 e delle Linee Guida sulla modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità in applicazione dell’art.15, c.1, della legge n.287/1990, deliberate dall’Autorità il 22 Ottobre 2014.

In questo caso, tenuto conto della gravità e del tempo in cui il reato è stato commesso, per la sanzione amministrativa si è stabilito il valore del 15% del valore delle vendite.

Il Gruppo Cusini è stato obbligato a pagare una somma pari a 2.687.504,20 euro, Global Service una somma pari a 695.281,40 euro, Bondi 233.353,20 euro e Silroc 671.048,17 euro per un ammontare complessivo di 4.287.186,97 euro.

Editing Alfonso C.

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